Compravendita di cereali – clausola arbitrale – eccezione di compensazione

Con la sentenza n. **3 / 2024 il Tribunale di Pordenone ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal compratore di una partita di cereali (contratto soggetto alle condizioni generali Cerealsemi Genova) fondata su un’eccezione di compensazione. Il compratore chiedeva al Tribunale di compensare il proprio debito per merce non pagata con il proprio asserito credito da cd. “differenza prezzo” ritenendo che tale richiesta fosse sufficiente ad escludere l’operatività della clausola arbitrale. Secondo le condizioni generali di contratto Cerealsemi, infatti, la clausola arbitrale non opera in relazione alle controversie promosse per ottenere il pagamento di forniture non contestate.
Nel caso di specie il Tribunale ha respinto l’opposizione sulla base di un duplice presupposto:
– la richiesta di compensazione non equivale a contestazione della fornitura. Al contrario, invocare la compensazione significa riconoscere la piena regolarità di quella fornitura essendo possibile la compensazione solo in relazione a controcrediti certi, liquidi ed esigibili (e quindi per definizione non contestati).
– la domanda riconvenzionale di compensazione non è ammissibile avanti al Giudice ordinario perchè essa, avendo ad oggetto un credito risarcitorio (ossia un credito che non è certo, liquido ed esigibile sino all’accertamento definitivo – cfr. Cass. SU 23225 / 2016), è soggetta alla clausola arbitrale prevista dalle condizioni generali.
Il venditore ha, quindi, ottenuto piena soddisfazione delle proprie ragioni.
La sentenza è attualmente oggetto d’impugnazione.
L’avv. Rebellato nel giudizio in questione ha patrocinato le ragioni del venditore.

