Compravendita di cereali – ancora sul danno da acquisto coattivo
Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 263/2019, ha aderito all’orientamento del Tribunale di Milano (sentenze 10104/2015 – 10618/2015 – 3083/2016 – 12768/2016) in tema di risarcimento del danno da compravendita di cereali rimasta inadempiuta e quantificato in base al cd. meccanismo dell’acquisto in danno previsto dall’art. 1516 c.c. e dalle condizioni generali di contratto delle principali associazioni di Borsa Merci.
Nel caso di specie è stato accertato in CTU che gli acquisti in danno fatti celebrare dal compratore per procurarsi la merce non consegnatagli dal venditore non erano mai stati eseguiti. Vistosi scoperto il compratore, in sede di arbitrato irrituale, aveva rinunciato ad avvalersi degli acquisti in danno per quantificare il danno subito ed aveva chiesto la liquidazione dello stesso sulla base del prezzo di listino della merce il giorno dell’inadempimento, come previsto dall’art. 1518 c.c. e dalle condizioni generali di contratto.
Il Tribunale, preso atto delle conclusioni cui è giunto il CTU, ha annullato i lodi arbitrali di primo e secondo grado che avevano accolto la domanda risarcitoria del compratore e liquidato il danno in base al prezzo di listino sul presupposto della violazione dell’art. 808 ter comma 2 numeri 1 e 4 cpc e 1711 c.c. per aver gli arbitri pronunciato su conclusioni che esorbitano dai limiti della convezione arbitrale e per non essersi attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo. Tale violazione consiste nell’aver considerato valida la rinuncia del compratore al risultato degli acquisti in danno e nell’aver conseguentemente liquidato il danno in base al prezzo di listino mentre, una volta celebrato l’acquisto in danno, la parte asseritamente danneggiata non può più chiedere la liquidazione del risarcimento sulla base del prezzo di listino della merce perchè il suo danno deve necessariamente coincidere con la somma ulteriore EFFETTIVAMENTE sborsata per procurarsi la merce non consegnata dal venditore e non può più essere liquidato sulla base della presunzione di danno derivante dall’applicazione della differenza tra il prezzo contrattuale ed il prezzo di listino della merce nel giorno dell’inadempimento. Secondo la miglior dottrina e giurisprudenza, infatti, il danno quantificato mediante il ricorso alle procedure cd. di acquisto e vendita in danno è un danno “effettivo” ossia deve essere accertato e liquidato in base alle regole ordinarie dettate dagli artt. 1218, 1223, 1225, 1226 e 2697 c.c., mentre la presunzione dettata dall’art. 1518 c.c. che utilizza il prezzo di listino nel giorno dell’inadempimento quale parametro di quantificazione del danno opera nel diverso caso in cui il danneggiato non scelga di rivolgersi al mercato per procurarsi la merce non consegnatagli dalla controparte inadempiente.
Inoltre, il Tribunale di Como, sulla scorta della CTU che ha accertato l’inesistenza del danno lamentato dal compratore per mancata esecuzione degli acquisti in danno, ha precisato che l’accertata inesistenza del danno asseritamente subito di per sè sola impedisce al compratore di agire in via risarcitoria non avendo lo stesso subito alcun pregiudizio e, quindi, non avendo alcun interesse ad agire in tal senso.
La sentenza in commento è stata notificata ed è tutt’ora pendente il termine per l’impugnazione.
L’avv. Rebellato ha patrocinato le ragioni del venditore asseritamente responsabile del danno tanto in sede arbitrale che in sede contenziosa.