Legge finanziaria 2021 – il Registro dei cereali – una disciplina incompleta e contraddittoria
La L. 178 del 30 dicembre 2020, cd. “Legge finanziaria (o legge di bilancio) 2021” introduce, sulla falsariga di quanto già è previsto in materia di vino ed olio, il cd. “Registro dei cereali”, ossia una banca data nazionale, gestita dal SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) in cui devono essere obbligatoriamente caricate tutte le transazioni relative ai cereali prodotti e commercializzati sul territorio nazionale. Lo scopo è quello di monitorare in dettaglio il settore e, nel contempo, facilitare la scoperta delle frodi e, quindi, tutelare ad un tempo la qualità dei prodotti ed i consumatori.
La disciplina è contenuta all’art. 1 commi da 139 a 142 della L. 178/2020:
“Art. 1 – comma 139
139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell’ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue.
Art. 1 – comma 140
140. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro sette giorni lavorativi dall’effettuazione delle operazioni stesse.
Art. 1 – comma 141
141. Le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142, per i quali sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 1 – comma 142
142. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma 139, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di cui al comma 141. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni. Il dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma. “
Nelle more dell’emanazione del decreto attuativo del MIPAAF previsto dal comma 141, il Registro non è ancora operativo, ma alcune delle previsioni dettate dalla Legge Finanziaria fanno sorgere notevoli perplessità.
Ci si riferisce, in particolare:
– alla mancata inclusione nel registro dei semi oleosi (soia, girasole, etc…) che pure costituiscono una parte molto importante della produzione e del commercio di prodotti agricoli nel nostro paese;
– alla mancata esclusione dal registro dei prodotti biologici che sono già oggetto di tracciamento e controllo da parte degli organismi di certificazione mediante sistemi informatici (o, in alternativa, alla mancata creazione di un registro o di una sezione del registro ad hoc che tenga conto ed aggreghi i dati già disponibili);
– alla previsione, tra le sanzioni, di una fattispecie interdittiva, ossia la chiusura dello stabilimento da 7 a 30 giorni, nel caso in cui “le violazioni … riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate”.
L’applicazione di tale sanzione potrà comportare gravi danni alla circolazione dei cereali perchè, chiuso lo stabilimento in esecuzione della sanzione, l’operatore responsabile della violazione non potrà commercializzare nè movimentare alcuna merce, con conseguente inadempimento ai contratti di compravendita in corso di esecuzione.
Ciò determinerà un’effetto domino sull’intera filiera contrattuale nonchè conseguenze economiche molto pesanti nel caso di contemporanee fluttuazioni dei prezzi di mercato che sono l’elemento fondamentale nella quantificazione della cd. differenza prezzo, ossia il risarcimento dovuto in caso di inadempimento del contratto.
– all’attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni ad ICQRF, ossia ad un’Autorità amministrativa non organizzata per la gestione del relativo contenzioso.
Le sanzioni, infatti, in quanto definite amministrative dalla legge, sono soggette alla disciplina dettata dalla L. 689/1981 che le disciplina sulla falsariga delle sanzioni penali e prevede il contraddittorio in sede amministrativa prima dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione (cfr. art. 18 L. 689/1981) e la possibilità di impugnare la stessa in sede giurisdizionale avanti al Tribunale (art. 22 e 22bis comma 1 lettera e) L. 689/1981).
Ciò allungherà a dismisura l’applicazione della sanzione snaturando l’obiettivo del legislatore che mira a punire rapidamente il responsabile della violazione per indurlo a rispettare gli obblighi di tenuta ed aggiornamento del registro.
Ancora, in relazione alla sanzione interdittiva, la stessa sarebbe applicabile, per effetto dell’art. 20 L. 689/1981, solo ed esclusivamente dopo che il provvedimento sanzionatorio sia divenuto esecutivo, ossia al termine del procedimento di opposizione.
Ciò significa, essendo prevista la competenza del Tribunale ordinario in materia di opposizione, che potrebbero passare mesi se non anni prima dell’applicazione della sanzione interdittiva, il che non ha alcun senso in ottica sanzionatoria nè preventiva.
Le problematiche suddette, ad avviso di chi scrive, non potranno essere risolte dal decreto di attuazione perchè quest’ultimo è un atto amministrativo mentre le questioni suesposte sono di carattere giuridico e possono essere risolte solo con un ulteriore intervento del legislatore (così come avvenuto per il settore biologico con l’emanazione del DLGS 20/2018 che agli artt. 10-11-12-13 contiene una disciplina organica degli illeciti e delle sanzioni amministrative applicabili agli operatori del settore).
Invece, l’inserimento – all’ultimo momento – dell’obbligo del Registro e della relativa normativa sanzionatoria all’interno della Legge Finanziaria ha comportato la perdita della necessaria organicità e completezza della disciplina il che finirà per pregiudicare il fine stesso delle norme, ossia la creazione di un sistema di censimento e completo e capillare di tutti i cereali prodotti e commercializzati sul territorio nazionale.
Si auspica, quindi, un rapido intervento normativo chiarificatore ed organico prima dell’emanazione da parte del MIPAAF del decreto di attuazione. In caso contrario, le criticità suddette saranno inevitabili.