Arbitrato societario: rilievo d’ufficio nullità della clausola arbitrale ex art. 34 D.Lgs 5/2003 – limiti
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 16556 del 31 luglio 2020 ha ribadito che la nullità di una clausola arbitrale inserita nello statuto di una società può essere dichiarata nulla d’ufficio solo quando sulla sua validità non sia già stata dichiarata con efficacia di giudicato nel corso del processo.
Nel caso di specie, gli eredi un socio non entrati in società contestavano l’applicabilità alla loro posizione della clausola arbitrale prevista dallo statuto e, solo nel corso del giudizio di legittimità, sollevavano questione di nullità della clausola arbitrale per contrarietà all’art. 34 del D.Lgs. 5/2003 in forza del quale la nomina del collegio arbitrale deve essere devoluta, a pena di nullità, ad un soggetto terzo e/o al Presidente del Tribunale territorialmente competente (cfr. sul punto anche Cass. 21422/2016).
La Corte ha respinto il motivo di ricorso perchè nel corso dei precedenti gradi di giudizio la validità della clausola arbitrale era già stata accertata con statuizione passata in giudicato. In tali casi è precluso al giudice dell’impugnazione rilevare d’ufficio una diversa causa di nullità (Cfr. Cass. 10132/2006 – 21215/2014 – 3665/2014 – 10729/2013 – 8478/2000 – 9604/1991).
La formazione del giudicato interno sulla validità della clausola arbitrale, infatti, impedisce che la stessa questione possa trovare diversa e contraria soluzione nel prosieguo del processo.