TAR Emilia Romagna – 567/2020 : ancora sulla giurisdizione del Giudice ordinario quanto ai rapporti OdC – operatore del biologico
Il TAR dell’Emilia Romagna, con la sentenza n. 567/2020 del 10 settembre torna sulla questione della giurisdizione in tema di rapporti tra l’Organismo di Controllo e l’operatore biologico ad esso soggetto.
L’occasione è il ricorso presentato da un operatore avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dall’OdC a seguito dell’accertamento di alcune non conformità.
Il TAR aderisce alla tesi della giurisdizione ordinaria, sulla scorta di quanto statuito da Cass. SU 9678/2019 e contrariamente all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4114/2019.
A fondamento della giurisdizione ordinaria vi è il contratto di diritto privato stipulato tra l’operatore e l’OdC nonostante quest’ultimo, come precisato dalla Cassazione, eserciti funzioni di controllo pubbliche ma senza esercizio di potere discrezionale perchè all’OdC è demandato un compito esclusivamente tecnico.
La sentenza rafforza la propria tesi effettuando, altresì, un parallelismo tra il rapporto operatore/OdC e quello, proprio del settore degli appalti, tra ANAC e SOA, ossia tra Autorità Anticorruzione e Società Organismi di Attestazione.
Inoltre, a conferma della natura civilistica del rapporto si richiama quanto previsto dal D.Lgs 20/2018 che all’Allegato 2, lettera C, comma 8, lett. b) prevede espressamente che gli OdC debbano dotarsi di “un organo collegiale dei ricorsi” con la funzione di risolvere le controversie tra essi e gli operatori controllati aventi ad oggetto la legittimità delle misure sanzionatorie adottate. Secondo la norma detti pronunciamenti “hanno natura di lodo arbitrale, come da specifica clausola compromissoria sottoscritta nel contratto di assoggettamento al controllo ai sensi del titolo VIII del libro quarto del c.c.”.
Per l’effetto, l’impugnazione avverso tali provvedimenti non può che spettare al Giudice ordinario come per ogni altro lodo arbitrale.