Compravendita di cereali – clausola arbitrale internazionale alternativa: interpretazione e validità

Il Tribunale di Parma, a conclusione della controversia civile n. ***1/2022 RG, ha emesso la sentenza n. 1***/2024 con cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per effetto della clausola arbitrale internazionale contenuta nel contratto concluso tra le parti.
Il giudizio era stato instaurato dal compratore per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento di un contratto di compravendita di 1000 ton di granoturco.
Il risarcimento, la cd. differenza prezzo, veniva quantificato in euro 185.000,00-.
Il venditore si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in forza della clausola arbitrale inserita nel contratto che era la seguente: ” Any dispute arising out of this contract, including any question of law arising in connection therewith, shall be referred to arbitration in accordance with rules specified in the present contract (and in force at the date of this contract) that both parties here too shall be deemed to be cognizant”.
La clausola “contract rules” del contratto recitava: “as per GAFTA or FOSFA”.
Sosteneva il compratore che tale previsione rendesse invalida la clausola stante l’impossibilità di stabilire a quale tra le due associazioni richiamate (GAFTA e FOSFA) le parti avessero devoluto la risoluzione delle controversie.
Il Tribunale, sulla scorta delle argomentazionin del venditore, osservava che la validità della clausola arbitrale internazionale va accertata sulla base della Convenzione di New York del 1958 che richiede, quali unici requisiti di validità, la forma scritta e l’inequivoca manifestazione di volontà delle parti di devolvere in arbitrato le controversie inerenti il contratto.
Sulla scorta di Cass. SU 12385 / 1992, poi, il Tribunale affermava che “… non è richiesto … che le parti abbiano espressamente individuato l’organo arbitrale e la disciplina del relativo giudizio, bastando il riferimento ad usi commerciali internazionali che forniscano tali indicazioni… .
… Invero, per soddisfare l’esigenza di specificare le regole sul numero, la nomina degli arbitri e le modalità del relativo procedimento, è sufficiente il rinvio alle norme dettate in proposito da organizzazioni internazionali riconosciute o accettate dalle categorie cui appartengono i contraenti (v. Cass. SU 2 novembre 1987, n.8050, e 20 dicembre 1983, n.7497).
Sulla scorta di tali principi, deve reputarsi valida la clausola compromissoria contenuta nel contratto n. ******, in quanto stipulata per iscritto – in materia di diritti disponibili – e manifestante in modo univoco la volontà delle parti di deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto.
Alcun rilievo assume, per contro, il fatto che la disciplina specifica dell’arbitrato venga individuata per relationem, rinviando alle procedure istituite dalle associazioni di categoria G.A.F.T.A. e F.O.S.F.A.
La formulazione del rinvio in chiave di alternatività, peraltro, non rende indeterminabile la disciplina dell’arbitrato: con essa, come correttamente argomentato dalla difesa del venditore, i contraenti hanno inteso rimettere la scelta, tra le due, alla prima parte istante...”.
La sentenza è passata in giudicato.
Si noti che essa conferma l’orientamento già fatto proprio anche dal Tribunale di Foggia nella sentenza n. 3*** / 2024 di cui si è parlato in un precedente post.
Nel giudizio avanti al Tribunale di Parma l’avv. Rebellato ha patrocinato le ragioni del venditore.
