La vendita di aliud pro alio (cereali bio con certificazione contraffatta) non integra il reato di operazioni inesistenti.

Con la sentenza n. 10** / 2025 del **.03.2025 la Corte d’Appello di Venezia ha assolto ex art. 129 comma 2 cpp perchè il fatto non sussiste il sig. *****, riformando la precedente sentenza n. 92** / 2019 del Tribunale di Verona che aveva dichiarato la prescrizione del reato.
Si tratta di uno degli ultimi processi ancora pendenti collegato allo scandalo scoppiato a dicembre 2011 a Verona relativamente all’agricoltura biologica e noto come “Operazione Gatto con gli stivali” (dal nome dell’indagine).
Nel caso di specie all’imputato, quale legale rappresentante della società ***XXX***…, venivano contestato il fatto di aver esposto in dichiarazione dei redditi ed a fini IVA “… elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti…”.
Le contestazioni (del valore complessivo di circa 10 milioni di euro) riguardavano ingenti quantitativi di granaglie biologiche che la società dell’imputato nel corso di tre anni aveva acquistato.
Il reato in questione è previsto e punito dall’art. 2 D.Lgs. 74 / 2000 rubricato “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.
La nozione di “operazioni inesistenti” si ricava dall’art. 1 comma 1 lett a) del D.Lgs. 74 / 2000, che così recita:
“… per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi …”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la fattispecie di reato in questione punisce “ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale” (cfr. da ultimo Cass. 36333 / 2024).
Il sig. ****** è stato assolto con formula piena ex art. 129 comma 2 cpp (benchè il reato fosse già stato dichiarato prescritto in primo grado) perchè è stato provato che le operazioni contestate erano, in realtà, esistenti.
Tale prova è stata fornita, e ciò ha permesso l’assoluzione benchè fosse già stata dichiarata la prescrizione del reato in primo grado, mediante la produzione in giudizio delle sentenze tributarie passate in giudicato.
Il procedimento penale nasceva, infatti, da un accertamento tributario.
I relativi avvisi di accertamento erano stati tutti impugnati e, all’esito del contenzioso, totalmente annullati.
A tale decisione i giudici tributari erano giunti sulla base delle seguenti considerazioni:
“… risulta in modo chiaro dagli atti depositati dalla società quello che in sunto si indica di seguito:
Ogni singola operazione contestata è effettiva, è tracciabile tramite i documenti in atti ed effettivamente esistente; è provata la completa estraneità di ******* e del suo rappresentante legale dell’epoca ad ogni ipotesi di frode commerciale posta in essere da altri soggetti; manca la dimostrazione da parte dell’Amministrazione della consapevole partecipazione ad una frode da parte del *******; comunque l’asserita frode commerciale era costruita principalmente sulla rivendita di cereali convenzionali come biologici e non su ipotesi di violazioni fiscali, che peraltro risultano inesistenti nei fatti esaminati…”.
“… deve essere anche notato come i verificatori della GdF, quando hanno ipotizzato la frode nei confronti delle società YYY e WWW (denunciate per frode in commercio, anche nei confronti della società), hanno di fatto rese le operazioni incompatibili con la qualificazione di operazioni oggettivamente inesistente, e poi deve essere riconosciuto che la mera diversità qualitativa del prodotto effettivamente commercializzato non rende l’operazione commerciale inesistente, visto che la merce è stata anche pagata come biologica e subendo quindi la frode.
La società risulta estranea alla frode, ma vittima della stessa…”.
“… in realtà la stessa GdF ha contestato a YYY e a WWW, ditte fornitrici della **XXX**,… il reato di frode in commercio per aver venduto e consegnato prodotti convenzionali qualificati come biologici e quindi del tutto privi di tali caratteristiche.
Ora, a prescindere che la **XXX** è risultata estranea a tale ipotesi di reato, è del tutto evidente che sotto un profilo fiscale non si può in ogni caso qualificare come operazioni oggettivamente inesistenti le compravendite contestate.
Nè può essere condivisa la tesi … per cui un’operazione è oggettivamente inesistente anche quando nelle fatture vengono indicati beni diversi da quelli effettivamente venduti …
Si arriverebbe al paradosso di attribuire responsabilità fiscali a soggetto acquirente vittima di frode.
Inoltre, si deve sottolineare che dalla documentazione in atti risulta l’effettiva tracciabilità e esistenza di ogni singola operazione corredata dai certificati resi da soggetti terzi in relazione alle pesate, alle analisi chimiche, dai contratti di mediazione, dai pagamenti dei trasporti, dagli acquisti della merce che per la fraudolenta qualifica di prodotto biologico scontava un prezzo superiore di circa il 30% ritualmente pagato, dalla rivendita della stessa.
Nè l’Agenzia delle Entrate ha mai rilevato e/o contestato intervenute retrocessioni di denaro idonee a dimostrare una compartecipazione nel reato contestato alle società fornitrici …”.
Le sentenze tributarie rilevano nel giudizio penale quali elementi di prova documentale ex art. 238 bis cpp.
Da esse emerge, senza necessità di alcun approfondimento, la prova necessaria per dichiarare l’assoluzione ex art. 129 comma 2 cpp.
Proprio per tale ragione è stato possibile ottenere in appello la declaratoria di assoluzione benchè in primo grado fosse stata dichiarata la prescrizione del reato.
La declaratoria di assoluzione prevale, infatti, anche sulla maturata prescrizione quando l’innocenza dell’imputato “risulta evidente dagli atti”, ossia emerge in modo assolutamente non contestabile.
In altre parole, la prova assolutoria deve essere “… immediatamente intellegibile e piana per chiarezza ed efficacia rappresentativa…” (cfr. Cass. SU 35490 / 2009, SU 51 / 2019 e Cass. 23836 / 2013).
Sulla base delle suesposte considerazioni, la Corte d’Appello di Venezia ha accolto l’appello proposto dalla difesa del sig. ******* con la seguente motivazione:
“… dalla mera lettura delle sentenze emesse dal giudice tributario emerge, infatti, che non vi è stata alcuna irregolarità fiscale nelle fatture oggetto del capo d’imputazione.
E’ vero che le stesse si riferivano, probabilmente, a granaglie di tipo non biologico, ma ciò … è irrilevante dal punto di vista tributario, tanto è vero che le predette sentenze hanno pienamente riconosciuto le ragioni dell’imputato…”.
In tal modo la Corte d’Appello di Venezia ha posto fine ad un contenzioso iniziato nel 2009, confermando, sulla base di quanto già accertato dai giudici tributari, che l’imputato (e la sua società) non hanno commesso l’illecito penale e tributario loro contestato.
La sentenza in questione, ora passata in giudicato, chiude una vicenda giudiziaria lunga 16 anni a causa della quale il sig. ****** ha perso tutti i suoi beni.
La società **XXX**, infatti, è stata dichiarata fallita nel 2013 proprio a causa di questa vicenda.
L’avv. Rebellato ha assunto la difesa del sig. **** sin dal 2012.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione l’avv. R. Zanchetta del foro di Treviso che ha seguito il contenzioso tributario.


