Il diritto al tempo del coronavirus: la forza maggiore nei contratti di compravendita di prodotti agricoli
In questo momento di emergenza, è molto importante per tutti gli operatori economici avere ben presenti i diritti, gli obblighi e le facoltà che derivano dai contratti in essere, tanto in relazione all’esecuzione quanto in relazione all’eventuale risoluzione degli stessi.
In particolare, è assolutamente necessario conoscere la disciplina della cd. forza maggiore e la portata ed i limiti delle relative clausole se presenti nel contratto.
Il diritto civile, specialmente il diritto dei contratti, sarà fondamentale per risolvere i gravi problemi economici che l’epidemia da Coronavirus sta facendo emergere.
Conoscere la disciplina dei contratti in essere e stipulandi e, soprattutto, conoscere le eventuali soluzioni alternative all’esecuzione legittimamente invocabili in situazione di emergenza è fondamentale per cercare di programmare l’attività aziendale dei prossimi mesi.
L’espressione “Vis maior cui resisti non potest” è l’antico brocardo giustinianeo con cui viene indicata la “forza maggiore”, ossia quell’evento esterno, inevitabile ed imprevedibile che impedisce al debitore di adempiere la propria prestazione.
Nei contratti, in particolar modo in quelli di compravendita di prodotti agricoli (le cd. commodities), regolati dalle condizioni generali predisposte a livello nazionale ed internazionale, è sempre presente una clausola avente ad oggetto la forza maggiore (ed il caso fortuito che è concetto, come si dirà in seguito, solo formalmente diverso).
Nella situazione di emergenza attuale è molto probabile che le parti contrattuali debbano valutare se invocare o meno la clausola suddetta perchè le misure restrittive adottate dagli stati hanno colpito in modo pesante il normale andamento dell’attività economica creando situazioni imprevedibili fino a poche settimane fa.
Per l’effetto, è importante aver chiari i concetti di forza maggiore e caso fortuito presenti nella legislazione, nella giurisprudenza e nella prassi contrattuale nonchè conoscere i dettagli delle relative clausole contrattuali.
Va precisato che non esiste una soluzione univoca, stante la complessità della materia e la varietà dei casi concreti che possono verificarsi, per cui l’approccio migliore è quello che, partendo dai concetti e dai principi giuridici giunge all’analisi del caso concreto al fine di individuare una soluzione valida per quel singolo caso.
INADEMPIMENTO, CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE
Non esiste, nella legislazione italiana, una definizione univoca e chiara di caso fortuito e forza maggiore.
I due concetti sono formalmente distinti per tradizione, ma a tale distinzione linguistica non corrisponde una distinzione normativa benchè il caso fortuito e la forza maggiore siano concetti fondamentali nel diritto civile in quanto strettamente collegati con quello di inadempimento della prestazione da parte del debitore.
Si ha inadempimento quando la prestazione cui il debitore è obbligato nei riguardi del creditore non è compiuta.
L’inadempimento può consistere:
a) nell’omissione, pura e semplice, della prestazione;
b) nella distruzione o nel danneggiamento della cosa dovuta;
c) nel ritardo dell’adempimento (mora).
L’inadempimento produce varie conseguenze giuridiche, le più importanti delle quali si hanno quando il debitore viene considerato responsabile di esso.
La responsabilità del debitore può essere:
a) dolosa, se l’inadempimento è causato dalla deliberata volontà del debitore di non adempiere;
b) colposa, se l’inadempimento è causato da negligenza, imprudenza, imperizia del debitore;
c) senza colpa (oggettiva) se il debitore risponde di un fatto che non è a lui imputabile nè a titolo di dolo nè di colpa.
La forza maggiore ed il caso fortuito sono fatti che possono escludere la responsabilità del debitore.
Secondo la distinzione tradizionale, la forza maggiore è un accadimento naturale che il debitore non può far nulla per impedire, mentre il caso fortuito è un fatto, anche umano, non dipendente dal debitore.
Il diritto romano mandava il debitore esente da responsabilità, quando egli era tenuto per dolo o colpa, in presenza di “casus” e “vis” maior.
Il diritto giustinianeo, invece, introdusse ipotesi di responsabilità del debitore senza colpa che si verificano quando l’inadempimento è conseguenza del “casus” (ossia di un evento indipendente dalla volontà del debitore).
In altre parole, il diritto giustinianeo aggravò la responsabilità del debitore prevedendo che fosse inadempiente, se tenuto per “custodia” anche quando la mancata o inesatta esecuzione dell’obbligazione dipendeva da “casus minor” o “vis minor“.
Per responsabilità da “custodia” si intendeva la responsabilità derivante dalla conservazione della cosa che si trovi a mani del debitore.
Si ha “casus” o “vis” “minor” quando l’inadempimento dipende, ad esempio, da furto o da danno non violenti, mentre si ha “casus” o “vis maior” quando gli stessi eventi sono violenti.
Nel vigente codice civile fanno riferimento ai concetti di caso fortuito e forza maggiore le norme dettate dagli artt. 1256 ss. (facenti parte del capo intitolato “dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore” nell’ambito del titolo dedicato ai “modi di estinzione (delle obbligazioni) diversi dall’adempimento”.
Ex art. 1256
-primo comma: “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile“;
-secondo comma: “se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla“.
Ex art. 1257
– primo comma: “la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento“.
Ex art. 1258:
– primo comma: “se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile“.
Ancora, nel codice civile, si parla di caso fortuito e forza maggiore negli artt. 1463ss facenti parte della sezione intitolata “dell’impossibilità sopravvenuta” nell’ambito del titolo dedicato alla “risoluzione del contratto“.
Ex art. 1463:
“nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito“;
Ex art. 1464:
“quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale“;
Ex art. 1465:
– comma 1: “nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una cosa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorchè la cosa non gli sia stata consegnata“;
– comma 3: “qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l’acquirente non è liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata“.
Da ultimo, si fa riferimento al caso fortuito ed alla forza maggiore nell’art. 1467 c.c. contenuto nella sezione intitolata “dell’eccessiva onerosità sopravvenuta” nell’ambito del titolo dedicato alla “risoluzione del contratto“.
Ex art. 1467
– primo comma: “nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto...”;
– secondo comma: “la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto”.
Il caso fortuito e la forza maggiore, quindi, operano in fase di esecuzione del contratto e contribuiscono a delineare l’ambito della responsabilità per inadempimento del debitore, ma sono citati espressamente nel codice civile sono in alcune norme specifiche (ad es. l’art. 1785 c.c. in tema di responsabilità dell’albergatore)
Va notato, poi, che ex artt. 1257 e 1465 comma 3 c.c. il caso fortuito e la forza maggiore non si applicano alle obbligazioni ed ai contratti aventi ad oggetto beni individuati solo nel genere (come sono tutti i prodotti agricoli). In tali casi, i beni per loro natura sono sempre sostituibili e, quindi, il debitore non può mai invocare la forza maggiore o il caso fortuito per giustificare il proprio inadempimento.
DEFINIZIONE GIURIDICA DI CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE
La giurisprudenza, pur senza parlare espressamente di caso fortuito e forza maggiore, definisce chiaramente gli “avvenimenti straordinari ed imprevedibili” che escludono la responsabilità del debitore.
Secondo Cass. 12235/2007:
“… il carattere della straordinarietà è di natura obiettiva, qualificando un evento in base all’apprezzamento di elementi (come la frequenza, le dimensioni, l’intensità, ecc.) suscettibili di misurazione, tali pertanto da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quantomeno di ordine statistico (v.Cass., 19/10/2006, n. 22396; Cass., 23/2/2001, n. 2661; Cass., 9/4/1994, n. 3342).
Il carattere della imprevedibilità deve essere valutato secondo criteri obiettivi, riferiti ad una normale capacità e diligenza media, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso sussistenti al momento della conclusione del contratto (v. Cass., 13/2/1995, n. 1559), non essendo invero sufficiente l’astratta possibilità dell’accadimento...”.
In altre parole, la straordinarietà di un evento è un fatto oggettivo valutabile in modo certo, perlomeno dal punto di vista statistico, mentre l’imprevedibilità ha natura soggettiva, ossia riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza del soggetto. Anche tale parametro, però, deve essere valutato in modo oggettivo, ossia prendendo a modello il comportamento di una persona media e non il singolo soggetto coinvolto.
CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE NELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE
Nel diritto internazionale esistono testi legislativi in cui le nozioni di caso fortuito e forza maggiore sono dettate espressamente.
Tale soluzione si rende necessaria in quanto la forza maggiore è espressamente disciplinata dalla legge solo negli ordinamenti di civil law, mentre negli ordinamenti di common law si lascia all’autonomia delle parti la decisione di avvalersene inserendo o meno la clausola in contratto.
Per l’effetto, è stato necessario armonizzare sul punto civil law e common law mediante la creazione di una apposita disciplina internazionale pattizia.
Il testo più importante, relativamente al commercio internazionale, è la Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili (la cosiddetta Convenzione di Vienna del 1980, entrata in vigore nel 1988) che all’art. 79 prevede quanto segue:
” comma 1. Una parte non è responsabile dell’inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze.
comma 2. Se l’inadempienza di una delle parti è dovuta all’inadempienza di un terzo che ha incaricato di eseguire tutto o parte del contratto, tale parte è esonerata dalla sua responsabilità solo se:
a ) la parte ne sia esonerata in virtù delle disposizioni del paragrafo precedente; e
b ) la terza parte ne sarebbe anch’essa esonerata qualora le disposizioni di tale paragrafo le venissero applicate.
comma 3. L’esonero previsto dal presente articolo produce effetto per tutta la durata dell’impedimento.
comma 4. La parte che non dà esecuzione al contratto, deve avvisare l’altra parte dell’impedimento e delle sue conseguenze sulla sua capacità di esecuzione. Se l’avviso non giunge a destinazione in un termine ragionevole a partire dal momento in cui la parte che non ha dato esecuzione era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’impedimento, quest’ultima è tenuta a dare danni-interessi a causa della mancata ricezione.
comma 5. Le disposizioni del presente articolo non vietano ad una parte di esercitare tutti i suoi diritti, oltre quelli di ottenere danni-interessi in virtù della presente convenzione”.
In sintesi il comma 1 individua tre caratteristiche che devono essere presenti affinché la clausola di forza maggiore possa trovare concreta applicazione:
- l’estraneità dell’accadimento rispetto alla sfera di controllo dell’obbligato;
- la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto;
- l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti;
Dimostrando la sussistenza di questi tre elementi, il debitore inadempiente è normalmente ritenuto privo di responsabilità nei confronti del creditore.
Altra importante fonte internazionale in materia è la ICC Force Majeure Clause emanata nel 2003 dalla Camera di Commercio Internazionale che, nel comma 1 richiama i tre requisiti individuati dalla Convenzione di Vienna del 1980.
Inoltre, la ICC Clause al comma 3 indica una lista di eventi il cui insorgere comporta l’applicazione della clausola di forza maggiore.
Esempi di questi accadimenti sono: guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi, i cosiddetti “atti di Dio (Acts of GOD)”ossia tutte quelle situazioni che non dipendono dalla volontà umana, come ad esempio le epidemie, i cicloni, i terremoti, la siccità ect.
E’ una buona soluzione di tecnica redazionale dei contratti internazionali fare diretto riferimento ed applicazione della ICC Force Majeure Clause piuttosto che scrivere una propria clausola di forza maggiore correndo il rischio di dimenticare qualcosa oppure di predisporre un testo non conforme al diritto internazionale.
Ulteriori fonti internazionali che si occupano della forza maggiore sono:
– l’art. 7.1.7 degli UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts
– l’art. 8.108 dei Principles of European Contract Law
CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE NELLA COMPRAVENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI, IN PARTICOLARE DEI CEREALI
Tutte le condizioni generali di contratto, nazionali ed internazionali, che disciplinano la compravendita di prodotti agricoli contengono una clausola di forza maggiore. Di seguito vengono riportate le più diffuse.
A) LE CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE DI CONTRATTO ITALIANE
(comuni ad Ass. Granaria Milano – AGER Bologna – Cerealsemi Genova – Granaria Torino – Granaria Verona)
art. 17 – cause di forza maggiore
“In caso di eventi imprevedibili ed inevitabili che impediscano, in maniera definitiva, l’esecuzione del contratto, lo stesso s’intenderà risolto per la parte da eseguire.
Se l’impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento.
Qualora l’impedimento superi 30 (trenta) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a.
La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, alla propria controparte con l’obbligo di fornire la prova documentata del sopraggiunto impedimento.
Il caso fortuito è equiparato alla causa di forza maggiore quando l’evento non sia attribuibile ad una delle parti.”
B) LA CLAUSOLA “PREVENTION OF SHIPMENT” NEI CONTRATTI GAFTA
contract n. 64 (FOB): clause 17
contract n. 100 (CIF) : clause 20
“Event of Force Majeure” means
(a) prohibition of export or other executive or legislative act done by or on behalf of the government of the country of origin or of the territory where the port or ports named herein is/are situate, restricting export, whether partially or otherwise, or
(b) blockade, or
(c) acts of terrorism, or
(d) hostilities, or
(e) strike, lockout or combination of workmen, or
(f) riot or civil commotion, or
(g) breakdown of machinery, or
(h) fire, or
(i) ice, or
(j) Act of God, or
(k) unforeseeable and unavoidable impediments to transportation or navigation, or
(l) any other event comprehended in the term “force majeure”.
Should Sellers’ performance of this contract be prevented, whether partially or otherwise, by an Event of Force Majeure, the performance of this contract shall be suspended for the duration of the Event of Force Majeure, provided that Sellers shall have served a notice on Buyers within 7 consecutive days of the occurrence or not later than 21 consecutive days before commencement of the period of delivery, whichever is later, with the reasons therefor.
If the Event of Force Majeure continues for 21 consecutive days after the end of the period of delivery, then Buyers have the option to cancel the unfulfilled part of the contract by serving a notice on Sellers not later than the first business day after expiry of the 21 day period.
If this option to cancel is not exercised then the contract shall remain in force for an additional period of 14 consecutive days, after which, if the Event of Force Majeure has not ceased, any unfulfilled part of the contract shall be automatically cancelled.
If the Event of Force Majeure ceases before the contract or any unfulfilled part thereof can be cancelled, Sellers shall notify Buyers without delay that the Event of Force Majeure has ceased. The period of delivery shall be extended, from the cessation, to as much time as was left for delivery under the contract prior to the occurrence of the Event of Force Majeure. If the time that was left for delivery under the contract is 14 days or less, a period of 14 consecutive days shall be allowed.
The burden of proof lies upon Sellers and the parties shall have no liability to each other for delay and/or non- fulfilment under this clause, provided that Sellers shall have provided to Buyers, if required, satisfactory evidence justifying the delay or non-fulfilment.”
C) LA CLAUSOLA “FORCE MAJEURE” NEI CONTRATTI FOSFA
“Should Sellers be prevented from making physical delivery of the material sold, or Buyers from taking physical delivery by reason of Act of God, strikes, lock-outs, riots, civil commotion, fires or any other cause comprehended by the term Force Majeure, the time for physical delivery shall be extended until 15 days after the cause of prevention has ceased except where more than 15 days is left on the contract period. The party invoking this clause shall notify the other party with due despatch and shall furnish proof of prevention if required. Should such cause exist for a period of days beyond the contract period, the contract or any unfulfilled part thereof so affected shall be cancelled. In the case of default after extension, the default date shall be similarly deferred”.
D) LA CLAUSOLA “IMPEDIMENTS TO FULFILMENT” NELLE CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE TEDESCHE PER IL COMMERCIO DEI CEREALI
(official english version)
“§ 1 – If, after the conclusion of a contract, its fulfilment is rendered impossible by force majeure, import or export prohibition inland or abroad, government measures or other factors over which a party to the contract has no control, then the contract or its unfulfilled portion is cancelled. The other party to the contract must be informed of the relevant events in writing immediately they are known. If this does not take place then the contract party is not legally permitted to cite the impediment to fulfilment.
§2 – If the fulfilment is obstructed by elemental forces or by riot, strike, lock out, loading prohibition or other similar circumstances, the the fulfilment period of the contract is extended by the duration of the obstruction, as long as the obstructed party informs the other party to the contract in writing without delay after the obstruction is known, or at the beginning of the fulfilment period. In after the end of the originally agreed contract period the obstruction to fulfilment lasts more than, in the case of contracts with a fulfilment period of less than one month, 30 days, or in the case of contracts with a longer fulfilment period,45 days, then the contract is to be cancelled without mutual allowance.
§ 3 – The contract party which claims the impediment to fulfilment must, at the request of the other party, provide proof of the same“.
Tutte queste clausole contrattuali hanno in comune:
– l’eccezionalità e l’imprevedibilità dell’evento
– l’obbligo di comunicarlo immediatamente all’altra parte, pena l’impossibilità di avvalersene
– la possibilità di sospendere l’esecuzione del contratto per la durata dell’impedimento che, se superiore ad un periodo di tempo stabilito nella stessa clausola, può portare alla risoluzione del contratto senza conseguenze per la parte che ha subito la causa di forza maggiore.
E) LA FORZA MAGGIORE ALL’EPOCA DEL CORONAVIRUS – LA SITUAZIONE ITALIANA
L’epidemia da “COVID 19” ha portato il Governo Italiano, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, a dichiarare lo stato di emergenza nazionale per sei mesi (ossia fino al 31 luglio 2020). Tale provvedimento è stato assunto sulla scorta della decisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 che ha dichiarato l’emergenza internazionale per ragioni di salute pubblica.
Detti provvedimenti, da soli, permettono di annoverare l’epidemia da “COVID 19” nell’ambito della forza maggiore perchè le conferiscono i caratteri dell’eccezionalità ed imprevedibilità.
A tale considerazione si aggiunga che l’art. 91 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 così dispone:
“All’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”».
Questa norma, integrando il DL. 6-2020, esclude in linea generale la responsabilità del debitore per inadempienze o ritardi conseguenti all’epidemia Covid-19.
Trattandosi di norma eccezionale non può essere applicata al di fuori dei contratti la cui esecuzione viene alterata dall’emergenza.
Per quanto qui interessa, detta norma è un’ulteriore conferma della natura di evento eccezionale dell’epidemia.
Si dovrà, poi, distinguere tra i contratti già in essere al momento dello scoppio dell’epidemia e destinati ad essere eseguiti successivamente (per intendersi i contratti stipulati prima di gennaio 2020), da quelli stipulati successivamente.
In questo secondo caso le parti sono ben coscienti della situazione in cui si trovano al momento della stipula del contratto, il che renderà più difficile invocare la forza maggiore per giustificare il proprio inadempimento nonostante l’emergenza in corso al momento dell’esecuzione del contratto.
In definitiva, l’invocazione dell’epidemia da COVID 19 quale causa di forza maggiore dovrà essere valutata caso per caso verificando – necessariamente in fase di esecuzione del contratto – se le restrizioni all’attività economica ed alla libera circolazione delle persona possano effettivamente essere considerate imprevedibili ed inevitabili.