Clausola arbitrale a favore della Borsa dei prodotti agricoli di Vienna
Con lodo depositato il 06.10.2021 la Camera Arbitrale presso la Borsa dei prodotti agricoli di Vienna ha rigettato la domanda proposta da una società austriaca per ottenere il risarcimento del danno (cd. differenza prezzo) conseguente all’inadempimento di due contratti di compravendita di semi di soia da parte del venditore (che era una società non austriaca).
Il venditore, infatti, aveva eccepito il difetto di giurisdizione della Camera Arbitrale presso la Borsa dei prodotti agricoli di Vienna in quanto nello stabilito di contratto predisposto dal mediatore la clausola arbitrale era composta solo dalle parole “Arbitration: Wien”.
Inoltre, nella conferma d’ordine inviata dal compratore si richiamavano le condizioni generali di contratto predisposte da una multinazionale del settore che non contenevano alcuna clausola arbitrale.
La Camera Arbitrale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla base delle seguenti considerazioni:
a) la competenza arbitrale della Borsa di Vienna sussiste anche quando l’affare è concluso senza richiamare le condizioni contrattuali di borsa e/o al di fuori del mercato di borsa purchè le parti abbiano stipulato una valida clausola arbitrale ai sensi dell’art. 583 ZPO;
b) una clausola arbitrale estremamente sintetica come quella “arbitration: Wien” è in linea di principio inammissibile, salvo che le parti in passato non abbiano ripetutamente fatto riferimento nei loro contratti ad una sola camera arbitrale e, quindi, si possa interpretare il sintetico riferimento “Wien” come riferito ad una precisa Camera Arbitrale.
Nel caso di specie, invece, nei contratti pregressi tra le parti era stato fatto riferimento ad una pluralità di Camere Arbitrali diverse ed il testo stesso delle varie clausole arbitrali era ampio ed articolato.
c) secondo il par. 915 ABGB le ambiguità interpretative del testo contrattuale vanno a discapito della parte che ha predisposto il contratto, ossia nel caso di specie il compratore.
d) il richiamo, nei contratti in questione, di condizioni generali di contratto che non prevedono una clausola arbitrale, mette in dubbio che le parti intendessero compromettere in arbitri le controversie insorgenti dai contratti.
e) il venditore, in tutta la corrispondenza contrattuale, non ha mai accennato nè accettato la competenza della Camera Arbitrale presso la Borsa dei prodotti agricoli di Vienna.
Di conseguenza, la domanda risarcitoria del compratore è stata respinta e quest’ultimo condannato al pagamento integrale delle spese di lite.
Il lodo arbitrale è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La pronuncia riveste particolare interesse perchè la Camera Arbitrale presso la Borsa dei prodotti agricoli di Vienna viene sempre indicata come organismo arbitrale competente alla risoluzione delle controversie in quasi tutti i contratti di compravendita di cereali e semi oleosi stipulati da aziende austriache del settore.
Quindi, le sue pronunce fanno giurisprudenza e le sue condizioni generali di contratto, che sono strettamente collegate a quelle tedesche, sono tra le più utilizzate dagli operatori del settore di lingua tedesca anche quando concludono affari con aziende straniere.
Nel procedimento arbitrale in oggetto l’avv. Rebellato ha patrocinato le ragioni della venditrice unitamente ai colleghi avvocati Branko Ilic (studio ODI LLP di Lubiana) e Sebastian Mahr (studio PHH Rechtsanwalte di Vienna).