Intermediazione finanziaria: forma del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento
La Cassazione, con sentenza n. 18122 del 31 agosto 2020 è tornata sulla questione della forma del contratto quadro di servizi di investimento e dei singoli ordini di investimento ribadendo i seguenti principi:
- L’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento);
- i singoli ordini di investimento (o disinvestimento), che vengono impartiti dal cliente all’intermediario, non sono soggetti a requisiti formali di validità, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro;
- Gli ordini impartiti dall’investitore, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto quadro del quale condividono la natura quali negozi esecutivi dello stesso perchè attraverso di essi si concretizzano i negozi di acquisizione/disinvestimento dei titoli da custodire/cedere secondo le clausole contenute nel contratto quadro.
Sul punto, nello stesso senso, Cass. 19759/2017, 16053/2016 – 3950/2016, 384/2012, 28432/2011.
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