Il diritto al tempo del coronavirus: Covid 19 evento eccezionale ex art. 107 TFUE
In un precedente post è stata affrontata la tematica dell’epidemia in atto come causa di forza maggiore nei contratti di compravendita di prodotti agricoli.
Va ora segnalato che la L. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del DL 18/2020 ed altri provvedimenti, ha confermato l’art. 56 comma 1 del DL 18/2020 che detta un’ulteriore importante previsione relativa alla stessa tematica:
“ Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’ar- ticolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea“.
L’art. 56 è rubricato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di Covid-19” e prevede che:
1) le aperture di credito ed i prestiti su anticipi erogati dalle banche non sono revocabili sino al 30 settembre 2020;
2) i prestiti rateali in scadenza sono prorogati alla stessa data;
3) il pagamento delle rate di mutuo e leasing è sospeso sino alla stessa data.
4) le imprese possono accedere ad un sistema di garanzie predisposte dallo Stato.
L’importanza della previsione di cui al comma 1 in questo quadro è data dalla previsione che siffatte garanzie non vengono considerate “aiuti di stato” ai sensi dell’art. 107 TFUE perchè l’epidemia in corso viene qualificata “evento eccezionale” ai sensi del comma 2 lett. b) dello stesso articolo.
Quindi, la previsione dell’art. 56 comma 1 DL 18/2020 è coerente con quella contenuta nell’art. 91 stesso DL che così dispone:
“All’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
“6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”».
In altre parole, la qualificazione giuridica dell’epidemia quale evento eccezionale è ora prevista da due leggi ordinarie dello Stato:
– la legge n. 13 del 6 marzo 2020, di conversione del DL n. 6 del 23 febbraio, di cui è rimasto in vigore solo l’art. 6bis succitato;
– la legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del DL n. 18 del 17 marzo 2020.
Entrambe le norme considerano l’epidemia evento eccezionale.
La prima a fini contrattuali civilistici, ossia quale causa di forza maggiore che esonera il debitore dalla responsabilità per inadempimento.
La seconda, ai fini dell’esonero dalla disciplina dei cd. “aiuti di stato” degli aiuti economici concessi alle piccole e medie imprese.
Ciò significa che il debitore che voglia invocare l’epidemia quale causa di forza maggiore dovrà adempiere ad un onere probatorio meno pesante grazie alle due norme citate.
Rimane ferma, ad avviso di chi scrive, la differenza tra i contratti da eseguirsi in corso di epidemia ma stipulati prima dell’insorgere della stessa e quelli stipulati durante la fase di emergenza in relazione ai quali i contraenti sono sicuramente consci dei rischi e, quindi, la sussistenza della forza maggiore dovrà essere valutata alla luce delle circostanze del caso concreto.
Il precedente post sull’emergenza come causa di forza maggiore nei contratti di compravendita di prodotti agricoli è leggibile al seguente link