Le previsioni del DPCM 11.03.2020 (misure urgenti per il contenimento del “coronavirus”) per il settore agroalimentare
Il Governo, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, ha adottato misure drastiche per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, disponendo quella che gli organi di informazione hanno chiamato “serrata” ossia la chiusura coatta di gran parte delle attività pubbliche e private.
Per quanto riguarda il settore agro-alimentare, le prescrizioni sono le seguenti:
a) rimangono aperte le attività commerciali al dettaglio per la vendita di generi alimentari, anche all’interno dei centri commerciali e nei mercati (art. 1 lettera 1). Deve, in ogni caso, essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
b) sono sospese tutte le attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ma deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (art. 1 numero 2);
c) è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto (art. 1 numero 2);
d) rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale ed all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (art. 1 numero 2);
e) resta garantita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che forniscono beni e servizi (art. 1 numero 4)
In ordine alle attività produttive e professionali, l’art. 1 numero 7, raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) siano adottati protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Il successivo numero 8 raccomanda, inoltre, di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e di contingentare l’accesso agli spazi comuni.
Il successivo numero 9 invita ad attuare le prescrizioni di cui ai nn. 7 ed 8 mediante intese tra le organizzazioni datoriali e sindacali.
Il numero 10, infine, raccomanda, per tutte le attività non sospese, il massimo utilizzo del lavoro agile.
Ex art. 2 dette disposizioni sono valide dal 12 al 25 marzo 2020.
Si ricorda, infine, che la violazione di un provvedimento dell’Autorità configura l’illecito penale di cui all’art. 650 cp in forza del quale “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 206,00″.