La disciplina dell’agricoltura biologica: il Reg. UE 834/2007
Il Reg. UE 834/2007 contiene le norme fondamentali che disciplinano l’agricoltura biologica ed è così strutturato:
– Titolo I – artt. 1 e 2 : Oggetto, campo di applicazione e definizioni
– Titolo II – artt. 3 – 7 : Obiettivi e principi della produzione biologica
– Titolo III – art. 8 : Norme di produzione
– capo I – norme generali – artt. 9 – 10
– capo II – produzione agricola – artt. 11 – 17
– capo III – produzione mangimi trasformati – art. 18
– capo IV – produzione di alimenti trasformati – artt. 19 – 21
– capo V – flessibilità – art. 22
– Titolo IV – artt. 23 – 26 : Etichettatura
– Titolo V – artt. 27 – 31 : Controlli
– Titolo VI – artt. 32 – 33 : Scambi con paesi terzi
– Titolo VII – art. 34 – 42 : Disposizioni finali e transitorie.
Ricordato che la definizione di agricoltura biologica è contenuta nei considerando del regolamento(cfr. post precedente), quanto al dettato normativo dello stesso va osservato che:
– ex art. 1 comma 1 lettera a) “tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonchè il loro controllo” sono soggetti alla disciplina dettata dal Regolamento e relative norme di attuazione. Cfr. sul punto anche l’art. 2 (definizioni) sub lettere b) – e) – i).
– ex art. 1 comma 2 lettere a) e b) il Regolamento si applica “ai prodotti agricoli vivi o non trasformati” nonchè ai “prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti”.
– ex art. 4 sub lettera a) punto IV) la “progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici … si basano su valutazione del rischio e, se del caso, di avvalgono di misure di precauzione e di prevenzione”.
– ex art. 11 le produzioni vegetali devono essere condotte nel rispetto della biodiversità, utilizzando come concimi e sostanze protettive (cd. fitosanitari) solo prodotti espressamente autorizzati a tal fine dalla UE.
– ex art. 27 e ss il sistema di controllo è basato sulle Autorità competenti nazionali (in sigla AC – nel caso italiano il MIPAAF) da cui dipendono i cd. “organismi di certificazione” (in sigla ODC – cfr. art. 27 comma 4 lett. b). Nell’ordinamento italiano si tratta di soggetti privati che svolgono funzioni pubbliche quali “incaricati di pubblico servizio”.
Il sistema di controllo si articola in due fasi:
– quella iniziale in cui l’organismo di certificazione verifica che l’operatore che intende entrare nella filiera del biologico abbia strutture, procedure operative e di autocontrollo rispondenti a quanto previsto dalla legge (cfr. art. 28).
– quella operativa dell’azienda durante la quale l’organismo di controllo verifica periodicamente il rispetto delle procedure previste dalle legge e dal piano aziendale redatto in fase di controllo iniziale.
– ex art. 29 la sussistenza di tutti i requisiti di legge per essere annoverato quale “operatore del settore biologico” è accertata dal rilascio del “documento giustificativo” in forza del quale vengono identificati con certezza l’operatore ed i prodotti per i quali ha ottenuto l’autorizzazione.
– ex art. 24 e 25 solo l’operatore che è stato autorizzato ed è quindi in possesso del documento giustificativo può inserire nell’etichetta del prodotto riferimenti all’agricoltura biologica ed utilizzare il logo identificativo della produzione biologica predisposto dalla UE.
– ex art. 31 le Autorità competenti e gli organismi di certificazione dei vari stati nazionali possono scambiare tra loro informazioni e provvedere, quindi, a controlli incrociati.
– ex art. 34 comma 1 viene espressamente esteso il principio di libera circolazione delle merci di cui all’attuale art. 28 TFUE ai prodotti biologici specificando che “le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non possono, per motivi concernenti il metodo di produzione, l’etichettatura o l’indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici controllati da un’altra autorità di controllo o da un altro organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.”
Le norme di attuazione dei principi dettati dal Reg. 834/2007 sono contenute nel Reg. 889/2008 . Quanto al sistema dei controlli, rilevano le seguenti disposizioni del Reg. 889:
– art. 63 che detta le regole relative alla fase iniziale di controllo;
– art. 65 che detta le regole relative ai controlli periodici (cd. “visite di controllo” o “audit”);
– art. 66 che detta le regole relative alla tenuta della contabilità finanziaria e di magazzino necessaria per garantire la completa rintracciabilità dei prodotti biologici lungo tutta la filiera produttiva,
– art. 91 e ss che contiene le norme applicabili in caso di non conformità dei prodotti alla normativa.
Infine, il Reg. 1235/2008 disciplina l’importazione di prodotti biologici dai cd. “paesi terzi” ossia extra UE. Detto provvedimento è stato modificato ed integrato dai Reg. 1330/2016 e 446/2019 aventi lo stesso oggetto.
to be continued …