“VERTICAL BIO”: 100 ANNI DI CARCERE ? TUTTI ASSOLTI

Qualche mese fa in Corte d’Appello ad Ancona si è concluso il giudizio d’impugnazione promosso dalla Procura avverso la sentenza n. 1077 / 2022 del Tribunale di Pesaro che il 16.12.2022 aveva assolto, ex art. 530 comma 2 cpp perchè “il fatto non sussiste“, 23 persone fisiche e 6 società dall’accusa di aver costituito, finanziato e fatto parte di un’associazione a delinquere transazionale finalizzata alla frode in commercio in relazione all’introduzione ed al commercio nella UE ed in particolare in Italia di cereali e granaglie asseritamente di falsa origine biologica provenienti da vari paesi dell’Est, in particolare da Romania, Moldavia, Ucraina e Kazakistan.
Alle società veniva contestata la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231 / 2001 e nel corso delle indagini erano stati eseguiti sequestri finalizzati alla confisca per oltre 30.000.000,00- di euro.
I fatti contestati risalgono al periodo 2007 – 2014.
L’indagine è iniziata nel 2012.
Nel gennaio 2014 sono stati sottoposti agli arresti domiciliari molti degli indagati e disposti i sequestri.
La vicenda ha avuto grande eco mediatica ed è nota alle cronache come “operazione Vertical Bio“.
Se n’è occupata in più occasioni anche la nota trasmissione televisiva Report.
La richiesta dell’accusa al termine del dibattimento di primo grado è stata di oltre 100 anni di carcere a carico degli imputati, come riportato dagli organi di stampa.
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, invece, all’udienza del 18 settembre 2025, ha rinunciato al gravame ponendo così fine alla vicenda, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione n. 1077 / 2022 emessa dal Tribunale di Pesaro.
Senza voler entrare nei dettagli della sentenza, se ne riporta un passaggio significativo, relativo al sig. XX., imputato difeso dall’avv. Rebellato:
“… con specifico riferimento alla posizione di XX., deve evidenziarsi che, secondo il teorema accusatorio, l’imputato avrebbe svolto il ruolo di organizzatore dell’associazione per delinquere contestata al capo A), investendo importanti risorse finanziarie sul mercato di “falsi” prodotti biologici provenienti dalla Moldavia.
In particolare, XX. – nella veste di amministratore e socio della societa *** spa – viene indicato come “soggetto nodale” dell’associazione e al medesimo si contesta di aver assunto un ruolo “interscambiabile” con le controparti contrattuali / compartecipi del sodalizio criminale dall’accusa individuate nella A. spa, nella B. srl, nella C srl e nella società maltese D. LTD.
Orbene, richiamando le puntuali e condivisibili argomentazioni sviluppate dalla difesa in sede di discussione, sono emerse EVIDENTI INCONGRUENZE E IMPRECISIONI “INTERPRETATIVE” DI DOCUMENTI RITENUTI DALL’ACCUSA DI FONDAMENTALE RILEVANZA PROBATORIA, con particolare riferimento, in primo luogo, all’asserita “gestione” occulta o comunque alla riconducibilità sostanziale (e finanziaria) all’imputato XX (e quindi alla ** spa) della cd. “filiera commerciale moldava” di cui avrebbero fatto parte, tra le altre, le società produttrici H.P., T. srl, I.A., O.I., ERRONEAMENTE RITENUTE DAGLI ORGANI INVESTIGATIVI DI PROPRIETA’ O COMUNQUE RICONDUCIBILI AL XX; IPOTESI RICOSTRUTTIVA CHE E’ STATA SMENTITA DALLE STESSE DICHIARAZIONI RESE NEL CONTRADDITTORIO DBATTIMENTALE DAL TESTE G.S. (AUTORE PRINCIPALE DELL’ATTIVITA’ DI INDAGINE) E DALLE PRODUZIONI DOCUMENTALI DELLA DIFESA.
Del pari, sono risultate ragionevolmente neutralizzate dalle allegazioni difensive sia la “ipotizzata” illiceità “genetica” e operativa della “filiera” commerciale moldava ALLA QUALE RISULTA AVER PARTECIPATO, CON MODALITA’ LECITE E TRASPARENTI, LA **. spa, …
Rivelatisi privi di concreta valenza indiziaria anche gli scarni elementi emersi a sostegno delle contestazioni elevate a carico di XX
– di aver “finanziato” in maniera occulta l’attività di società commerciali di proprieta’ di O.A.,
– di aver commissionato e/o condiviso la formazione di documenti ideologicamente falsi riguardanti la reale consistenza delle giacenze di magazzino relative ai prodotti da importare dalla Moldavia,
– di aver intrattenuto rapporti “sospetti” con S., R. e con gli altri coimputati: assunto accusatorio che non ha trovato riscontro all’esito dell’espletata istruttoria dibattimentale.
In particolare, quanto agli ipotizzati rapporti collusivi tra R. e XX, colgono nel segno gli analitici rilievi argomentativi della difesa, laddove – partendo dalla premessa che le controparti contrattuali economicamente più importanti di B. spa erano società diverse da R. spa (…) – ha evidenziato l’insussistenza di tutti i profili di sospetta illiceità collusiva ravvisati dall’Accusa nei rapporti (di ordinaria ed esclusiva natura commerciale) intercorsi tra gli imputati XX e R.
Negli stretti limiti di astratta rilevanza ai fini della prova del reato associativo, con riferimento alle transazioni commerciali, genericamente contestate dall’accusa quali reati scopo dell’associazione, è sufficiente evidenziare che anche l’ipotizzata illiceità delle stesse è stata smentita dalla copiosa e pertinente documentazione prodotta dalla difesa.
In particolare, a confutazione dell’ipotizzata (dall’accusa) esistenza di occulti accordi collusivi tra XX e gli O.d.C. delle controparti contrattuali estere, la difesa, da un lato, ha documentato la trasparenza e la legittimità dell’operato degli O.d.C. ai quali era assoggetta ** Spa, dall’altro ha evidenziato l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi D.L. e S., laddove valutate in relazione ad una corretta interpretazione del regime giuridico relativo alle importazioni da paesi terzi vigente all’epoca dei fatti per cui è processo...”.
Tali considerazioni rendono evidente L’ASSOLUTA INFONDATEZZA DEL TEOREMA ACCUSATORIO.
Purtroppo, come risulta dalle numerose notizie di stampa succedutesi nel corso del tempo, la CONDANNA MEDIATICA di tutti gli imputati è stata immediata, definitiva ed unanime sin dal gennaio 2014, ossia nel momento stesso in cui le indagini sono divenute di pubblico dominio con l’esecuzione delle misure cautelari degli arresti domiciliari e dei sequestri preventivi e probatori, pubblicizzati con toni trionfalistici che stridono con il corretto esercizio del diritto di cronaca nell’ambito di uno stato di diritto che fonda il processo penale sulla presunzione d’innocenza.
Anche al momento della conclusione del dibattimento di primo grado è stato dato maggior rilievo alle richieste dell’accusa piuttosto che alla decisione – totalmente assolutoria – dei giudici.

Nel (lunghissimo) arco di tempo necessario a concludere la vicenda (sono trascorsi ben 13 anni dall’inizio delle indagini alla conclusione dell’appello) una parte delle aziende coinvolte sono fallite, alcuni imputati sono morti, le vite di tutti gli altri sono state stravolte per sempre.
E’, quindi, difficile parlare dell’esito positivo della vicenda senza tenere in considerazione le macerie e le sofferenze che essa ha prodotto.
Per tale ragione, questa difesa ha serbato sino ad ora un rigoroso silenzio sulla vicenda, anche dopo la conclusione del processo di primo grado.
Oggi, divenute definitive le assoluzioni, risulta doveroso parlarne per bilanciare, per quanto possibile, la condanna mediatica subita dagli indagati oltre un decennio fa.
In particolare, al sig. XX che ha visto la sua vita e la sua azienda distrutte a causa di un’accusa totalmente infondata e pesantissima, va riconosciuto il coraggio di non aver mai rinunciato a credere nella propria innocenza e nella giustizia.


