Diritto bancario – leasing – prelocazione – risoluzione del contratto ed obblighi di restituzione
Il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 186 ter cpc emessa il 19/2/2017 nel procedimento civile n. 5839/2016 RG ha condannato una società di leasing alla restituzione della somma di euro 230.643,83- incassata a titolo di maxicanone iniziale ed acconti sul corrispettivo di riscatto finale.
Le parti avevano stipulato un contratto di leasing finanziario immobiliare “in costruendo” che è sempre rimasto nella fase di cd. “prelocazione” in quanto il capannone industriale oggetto del leasing non è mai stato costruito.
Nessuna delle parti si è avvalsa, al momento opportuno, delle condizioni risolutive previste dal contratto che, quindi, è rimasto per anni in fase iniziale.
A seguito di un contrasto sulla quantificazione dei canoni di prelocazione, con conseguente mancato pagamento di alcuni canoni da parte dell’utilizzatore, la società di leasing ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento e chiesto il pagamento dei canoni scaduti e dell’indennizzo contrattualmente previsto.
La società di leasing ha inoltre segnalato pregiudizialmente l’utilizzatore ed il suo fideiussore alla Centrale Rischi interbancaria.
In forza del contratto, però, la risoluzione in fase di prelocazione determina – da un lato – il diritto della società di leasing di trattenere la proprietà dell’immobile oggetto del contratto nonchè di ricevere il pagamento di tutti i canoni di prelocazione scaduti e – dall’altro – l’obbligo di restituire il maxicanone iniziale percepito.
Per l’effetto, l’utilizzatore ha adito il Tribunale dapprima ex art. 700 cpc al fine di ottenere l’immediata cancellazione della segnazione pregiudizievole alla Centrale Rischi interbancaria (cfr. post del 03/2/2016) e poi ha promosso il giudizio ordinario n. 5839/2016 RG al fine di ottenere la ripetizione della somma di euro 230.643,83- indebitamente trattenuta dalla società di leasing al momento della risoluzione.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha pronunciato ordinanza – ingiunzione ex art. 186 ter cpc condannando la società di leasing alla restituzione della somma, maggiorata d’interessi legali, ed alla rifusione delle spese di lite.
L’avv. Rebellato ha patrocinato le ragioni dell’utilizzatore.